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LEGGE 31 luglio 1956, n. 872

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-8-1956
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521,
concernente  la  proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio
1950,  n.  230,  e  della  esenzione  dall'imposta di bollo, prevista
dall'art.  3  della  legge  18  maggio  1951,  n.  333,  e successive
integrazioni, con la seguente modificazione:
    L'art. 1 e' cosi' modificato:
    "Le  disposizioni  degli  articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12
maggio 1950, n. 230, si applicano dal 20 maggio 1956 sino all'entrata
in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli
Enti  e  delle  Sezioni  speciali istituiti a norma dell'art. 2 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - COLOMBO -
                                                     ANDREOTTI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: MORO