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LEGGE 26 luglio 1956, n. 839

Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-8-1956
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  ai  fini  del
miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura, anche in relazione
ai  danni  causati  dalle  eccezionali  avversita'  atmosferiche,  e'
autorizzato  a  concedere  contributi nella misura massima del 35 per
cento,  del  52  per  cento  e del 67 per cento, rispettivamente alle
grandi,  medie  e  piccole  aziende,  nella spesa per la mano d'opera
compresa quella familiare, occorrente per:
    a)  il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti, nonche'
per  l'esecuzione  di razionali potature di riforma e di concimazioni
fondamentali atte ad assicurare incrementi produttivi;
    b) il reimpianto di oliveti;
    c) l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto degli olivastri.