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LEGGE 25 luglio 1956, n. 838

Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-8-1956
al: 20-5-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  Istituti  ed  Enti  che  esercitano il credito agrario possono
essere  autorizzati,  con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste,  di  concerto con quello per il tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, a prorogare, per una volta sola e per non piu' di
24  mesi,  con  i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12
del  regio  decreto-legge  29  luglio 1927, n. 1509, convertito nella
legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito
agrario  di  esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano
subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento
del  prodotto  lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversita'
atmosferiche.
  Le   domande   intese   ad  ottenere  l'agevolazione  prevista  dal
precedente   comma   saranno   presentate,  all'Istituto  di  credito
concedente,  corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura,  competente  per  territorio,  dal quale risulti la
natura, l'entita' e la causale del danno.