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LEGGE 25 luglio 1956, n. 835

Aggiunta all'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-8-1956
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.  3  della  legge  9  aprile  1953,  n. 226, e' aggiunto il
seguente capoverso:
  "Nel  caso  di  sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione
del  Ministero  puo'  essere impiegato anche per sopperire ai bisogni
straordinari  degli  uffici,  giudiziari  diversi dalle preture e dai
tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                SEGNI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO