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LEGGE 20 giugno 1956, n. 614

Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal: 21-7-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della
presente  legge  le  disposizioni  del decreto legislativo 12 ottobre
1947,  n.  1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13
ottobre  1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre
1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria,
automobilistici,  del  genio,  dei  commissariato, sanitari, navali e
aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali
dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia
di finanza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 giugno 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - TAVIANI -
                                                   ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO