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LEGGE 29 maggio 1956, n. 500

Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-6-1956
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Quando  nei  contratti  di  mezzadria  le  scorte  vive  sono state
conferite  dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai
prezzi  di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro
ha  diritto  a percepire dal concedente la meta' della differenza tra
il  valore  delle scorte al momento della consegna, calcolato in base
ai  prezzi  allora  correnti,  ed il valore delle stesse calcolato in
base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.