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LEGGE 23 maggio 1956, n. 498

Soppressione del ruolo dei "guardiani idraulici" (salariati incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei "sorveglianti idraulici" (agenti subalterni idraulici).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-6-1956
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i
guardiani  idraulici  assumono  la  nuova  qualifica di "sorveglianti
idraulici"  e  il  trattamento  giuridico  previsto  per  gli  agenti
subalterni statali.
  L'organico  rimane immutato in complessive 951 uniti ripartite come
dal successivo articolo.