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LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1969)
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Testo in vigore dal: 11-5-1956
al: 11-3-1963
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica, sicurezza
provvedono  all'inquadramento,  all'istruzione e alla disciplina, del
personale  del Corpo stesso, nonche' alla gestione amministrativa dei
reparti.