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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 70

Estensione delle disposizioni previste nell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-3-1956
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  testo  dell'art.  9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n.
165, e' sostituito dal seguente:
  "La   costruzione,  l'acquisto,  l'ampliamento,  il  riattamento  e
l'attrezzatura  -  da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di
miglioramento  fondiario,  e  di  cooperative  agricole,  compresi  i
consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e
trasformazione   di   prodotti   agricoli,   nonche',  quando  l'ente
interessato   si  proponga  l'integrale  utilizzazione  dei  prodotti
stessi,  per  la  conservazione,  lavorazione  e  trasformazione  dei
relativi sottoprodotti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - COLOMBO - ZOLI -
                                                   ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO