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LEGGE 7 febbraio 1956, n. 43

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1988)
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Testo in vigore dal: 7-3-1956
al: 31-12-1988
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali
intendano  effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge,
trasferimenti  in  Italia  di capitali in valute estere, accettate in
cessione  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi ed a questo cedute, allo
scopo  di  investire il controvalore in lire nella creazione di nuove
imprese  produttive  o  nell'ampliamento  di  analogie  imprese  gia'
esistenti,  potranno trasferire all'estero, senza alcuna limitazione,
i  dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonche' i capitali
derivanti da eventuali successivi realizzi.