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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1955, n. 1298

Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei ruoli del personale civile degli "Istituti Incremento Ippico".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-1-1956
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  1,  2, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n.
1181,  concernente  delega  al  Governo  per l'emanazione delle norme
relative  al  nuovo  statuto  degli  impiegati  civili  e degli altri
dipendenti dello Stato;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare di cui all'art. 3
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  In  sostituzione dei ruoli previsti dall'art. 2, primo comma, della
legge  30  giugno  1954,  n.  549, sono istituiti presso il Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  con  decorrenza  dalla  data di
entrata  in  vigore  della legge stessa, i ruoli del personale civile
degli  "Istituti  Incremento Ippico", gia' Depositi cavalli stalloni,
risultanti dalle tabelle A, B, C, annesse al presente decreto.