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LEGGE 19 marzo 1955, n. 105

Modificazioni all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente "norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-4-1955
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  3  della  legge  10  agosto 1950, n. 646, e' sostituito dal
seguente testo:
  "La  presente  legge  si  applica  alle  regioni  Abruzzi e Molise,
Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia  e Sardegna, alle
province  di  Latina  e  Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della
provincia  di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale,
ai  Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume
Tronto, nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona
del comprensorio di bonifica di Latina".