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LEGGE 10 marzo 1955, n. 95

Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-4-1955
al: 25-3-1957
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  componenti  le Commissioni per gli esami di maturita' nei Licei
classici,  scientifici  ed  artistici, di abilitazione negli Istituti
magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali
non  abbiano  diritto alle indennita' di missione, spetta il compenso
giornaliero  di  lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali
spetta  detta  indennita',  il  compenso giornaliero e' fissato nella
misura  di  lire  800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, e'
concessa  la  propina  di  lire  40  (quaranta)  per  ogni  candidato
esaminato.
  Sono  abrogati il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo
7  maggio 1948, n. 1076, e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.