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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1452

Esodo volontario e sistemazione del personale già in sera vizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1955
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art. 18, terzo e quarto comma, della legge 29 aprile 1953,
n.   430,  concernente  la  soppressione  del  Ministero  dell'Africa
italiana;
  Visto l'art. 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, con.
  tenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile
1953, n. 430;
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per l'industria ed il
commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n.
430,  ed agli effetti del presente decreto, deve intendersi personale
gia'  in servizio con rapporto stabile, d'impiego presso le Camere di
commercio  della  Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato
della  economia  della  Somalia  e  presso gli Uffici coloniali della
economia:
    a)   il   personale  proveniente  dalle  Camere  di  agricoltura,
industria e commercio della Tripolitania e della Cirenaica, istituite
in  applicazione del decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 400, e
soppresso  con  regio  decreto  29  aprile  1935,  n.  2007,  nonche'
dall'Ufficio   eritreo   della   economia,   istituito   con  decreto
governatoriale 21 luglio 1928, n. 4561, e successive modificazioni, e
soppresso con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1932, assunto in pianta
stabile  dai  predetti  Enti  ed  Ufficio  nei  modi  e  nelle  forme
prescritte dai rispettivi regolamenti;
    b)  il  personale  proveniente  dal  Comitato dell'economia della
Somalia, istituito con decreto governatoriale 29 marzo 1932, n. 9059,
e  soppresso  con  regio decreto 1 luglio 1937, n. 1932, assunto alle
dipendenze del predetto organo per adempiere, in maniera continuativa
e,  di  fatto,  a  tempo  indeterminato,  a  funzioni  e  mansioni di
carattere ugualmente continuativo;
    c)  il personale proveniente dagli Uffici coloniali dell'economia
della   Libia   e   dell'ex  Africa  orientale  italiana,  istituiti,
rispettivamente,  con  regio  decreto  29 aprile 1935, n. 2007, e con
regio  decreto  1  luglio  1937, n. 1932, assunto alle dipendenze dei
predetti   Uffici  con  applicazione  dei  regolamenti  di  cui  alla
precedente   lettera  a)  o,  comunque,  per  adempiere,  in  maniera
continuativa  e,  di  fatto,  a  tempo  indeterminato,  a  funzioni e
mansioni di carattere ugualmente continuativo.