stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1451

Esodo volontario e sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-3-1955
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art. 18, terzo e quarto comma, della legge 29 aprile 1953,
n.   430,  concernente  la  soppressione  del  Ministero  dell'Africa
italiana;
  Visto  l'art. 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme
integrative e modificative della legge 20 aprile 1953, n. 430;
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al  personale di ruolo e non di ruolo, con qualsiasi qualificazione
e  denominazione,  compresi  i sanitari, assunto in servizio, secondo
gli  ordinamenti  delle  rispettive  Amministrazioni  o  comunque con
regolare   atto   di   nomina,  dai  Municipi  della  Libia  e  dalle
Amministrazioni  municipali  dell'ex  Africa  orientale italiana, che
faccia  domanda  di  cessazione  dal servizio, verra' corrisposta una
indennita' comprensiva:
    1)  di  tante  mensilita'  di  stipendio,  retribuzioni,  paga od
assegno   analogo,   di  indennita'  di  carovita  e  relative  quote
complementari,  di  premio  di  presenza,  ragguagliato a venticinque
giornate  per  ogni  mese,  e  di indennita' di funzione o di assegno
perequativo, nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine
di  cui al terzo comma del presente articolo, quanti sono gli anni, o
frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio Utile;
    2)  di  una  somma  corrispondente  a  sei  mensilita' dei citati
emolumenti,  aumentata  di  tante  mensilita' quanti sono gli anni di
servizio  utile  eccedenti  i  sei, fino ad un massimo complessivo di
dodici mensilita'.
  Al  personale  suddetto verranno, inoltre, trasferite in proprieta'
le  polizze di assicurazione od i diversi titoli previdenziali da cui
risulti  eventualmente  assistito  in  base  agli  ordinamenti  delle
rispettive   Amministrazioni   di   assunzione,   previa   eventuale,
sistemazione  dei  premi o contributi arretrati, intendendosi, a tali
effetti, sostituito lo Stato alle Amministrazioni predette.
  La  domanda  di cessazione dal servizio deve essere fatta pervenire
alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari
del  soppresso  Ministero dell'Africa italiana, nel termine di giorni
15  a  decorrere  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del presente
decreto.
  La  cessazione  dal servizio avra' decorrenza, a tutti gli effetti,
dal  1  o  dal  16  del mese, immediatamente successivo alla data del
relativo   provvedimento,  e  comunque  da  data  non  posteriore  al
novantesimo giorno da quella della presentazione della domanda.
  Nei  confronti  del  personale  che  sia  stato o sia iscritto agli
Istituti  di  previdenza  amministrati  dal  Ministero del tesoro, la
cessazione  dal servizio si considera, al fine della liquidazione del
trattamento  di quiescenza eventualmente spettante, come avvenuta per
soppressione  di  posto;  all'eventuale  sistemazione  dei contributi
arretrati  dovuti  agli  Istituti  predetti,  per  i servizi resi con
obbligo  d'iscrizione agli Istituti stessi, provvede lo Stato, che si
rivarra' verso gl'interessati delle quote a loro carico.