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LEGGE 10 novembre 1954, n. 1142

Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-12-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   personale  di  ruolo  addetto  alle  istituzioni  culturali  e
scolastiche  e  straniere  all'estero,  a  norma  del  testo unico 12
febbraio 1940, n. 740, percepisce:
    a)  lo  stipendio  e  gli  altri  assegni  di  carattere  fisso e
continuativo  previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia
diversamente disposto;
    b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
    c)  le  indennita'  eventuali  che  gli possono spettare in forza
delle disposizioni contenute nella presente legge.