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LEGGE 10 novembre 1954, n. 1119

Modificazione all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente nomina dei capi d'istituto e trasferimenti ed altri provvedimenti relativi al personale degli istituti e scuole d'istruzione media e secondaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-12-1954
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.  1  del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile
1947,  n. 629, e' aggiunto il seguente, ultimo comma: "Gli insegnanti
provvisti  di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero
possono  anche partecipare ai concorsi per posti di preside di scuola
media e d'istituto magistrale".

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserita,
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 10 novembre 1954

                               EINAUDI

                                               SCELBA - ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO