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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1108

Abrogazione del secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-12-1954
al: 21-12-2008
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La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  abrogato  il  secondo  comma  dell'art.  11 del regio decreto 4
agosto 1932, n. 1296.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarla e di
farla; osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1954

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

                                                               Visto,
il Guardasigilli: DE PIETRO