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LEGGE 10 novembre 1954, n. 1087

Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-12-1954
al: 14-3-1963
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'esecuzione  di un programma straordinario di opere pubbliche
di  irrigazione  nei  comprensori  di  bonifica,  ai  sensi del regio
decreto  13 febbraio 1933, n. 215, e' autorizzata la spesa di lire 25
miliardi.