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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1048

Proroga del termine per la cessazione del corso legale e, la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 1 a L. 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-11-1954
al: 7-3-1957
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  5  della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' sostituito dal
seguente:
  "Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui
ai  precedenti  articoli,  potranno, occorrendo, essere prorogati, in
ogni  caso,  non  oltre  il  31 dicembre 1956 per la sostituzione dei
biglietti  di Stato, da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche
di  lega  "Italma"  di  uguale  valore, ed il 31 dicembre 1957 per la
sostituzione  di  quelli  da  lire  50  e lire 100 con monete di pari
valore".