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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1047

Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-11-1954
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Alto  Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica provvede a
concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in
appositi  luoghi  di  cura,  ai ricoverati stessi, a quelli dimessi e
tenuti  in osservazione, a decorrere dal 1 luglio 1953, un sussidio a
titolo  di soccorso giornaliero, sempreche' detti congiunti risultino
a  carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno. La
misura  del  sussidio  e  le,  modalita'  di  corresponsione  saranno
stabilite  con  disposizioni  da emanarsi dall'Alto Commissariato per
L'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Ministero del tesoro.