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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1046

Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1980)
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Testo in vigore dal: 30-11-1954
al: 30-6-1980
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ospedali, le Universita' con Facolta' di medicina e chirurgia,
gli  ospedali  militari  principali  e  secondari  e  gli  altri enti
pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso
dei   mezzi  occorrenti,  possono  istituire  scuole  per  infermiere
generiche  e  per  infermieri  generici,  rispondenti alle necessita'
assistenziali.