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LEGGE 16 ottobre 1954, n. 989

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-11-1954
al: 23-8-1956
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  cinque  miliardi, da iscriversi, in
ragione   di  un  miliardo  all'anno  e  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario   1954-55,  nella  parte  straordinaria  dello  stato  di
previsione   della  spesa  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste,  per  la  concessione di contributi nella misura massima del
cinquanta  per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di
cereali, di foraggere e di piante orticole.
  I  contributi  possono  essere  concessi  ai coltivatori diretti e,
nelle  zone  con  agricoltura  arretrata, anche ad altri imprenditori
agricoli che gestiscano piccole o medie aziende.