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LEGGE 6 agosto 1954, n. 816

Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-9-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dal  contributo  previsto  dall'art.  8  lettera  b) della legge 31
dicembre  1947,  n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il
cui  reddito  dominicale  complessivo  non  superi le 1500 lire della
stima catastale del 1937-39.