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LEGGE 9 agosto 1954, n. 705

Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-9-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  fissati  i  seguenti  limiti  di  impegno  entro  i  quali il
Ministero  dei  lavori  pubblici e' autorizzato a concedere, ai sensi
del  testo  unico  28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed
economica  e  successive modificazioni ed integrazioni, contributi in
annualita'  agli  enti e societa' previsti dalle citate disposizioni,
che costruiscono case popolari:
    a) lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55;
    b)  lire  3  miliardi  per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 ai
1958-59 compreso.