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LEGGE 9 agosto 1954, n. 649

Modificazioni alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-9-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il comma quinto dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonché al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province e dei Comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro".