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LEGGE 9 agosto 1954, n. 642

Estensione di provvidenze a favore degli Alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-9-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   optanti  Alto-atesini,  gia'  esclusi  dal  riacquisto  della
cittadinanza  italiana  ai  sensi  del decreto legislativo 2 febbraio
1948,  n. 23, i quali hanno successivamente ottenuto ed otterranno la
cittadinanza  italiana  ai  termini dell'art. 4, n. 2, della legge 13
giugno  1912,  n.  555, modificato dal regio decreto-legge 1 dicembre
1934,  n.  1997,  possono  chiedere di beneficiare delle disposizioni
contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 4, e nella legge 18 dicembre
1951, n. 1515, nonche' di quelle della legge 20 luglio 1952, n. 1008,
salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
  Le  relative  domande devono essere presentate dagli interessati, a
pena  di  decadenza,  con  modalita' analoghe a quelle previste dalle
disposizioni  richiamate  nel comma precedente ed entro termini della
stessa  durata  di  quelli  stabiliti  dalle  disposizioni  medesime,
decorrenti  dalla  data di entrata in vigore della presente legge per
coloro  che  a  tale  data  abbiano  gia'  conseguito la cittadinanza
italiana  e,  per  gli  altri,  dalla data del decreto di concessione
della cittadinanza italiana.