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LEGGE 31 luglio 1954, n. 625

Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-8-1954
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  Istituti  talassografici  di cui all'art. 27, primo comma, del
decreto  legislativo  1  marzo  1945, n. 82, enti di diritto pubblico
sottoposti    alla   vigilanza   ed   alla   tutela   del   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  assumono  la  denominazione  di
Istituti  sperimentali  talassografici.  Essi  hanno  il  compito  di
effettuare  studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica
dei  mari,  allo  scopo  di  contribuire alla migliore conoscenza dei
problemi  che  interessano  il  piu' efficiente e produttivo sviluppo
dell'industria  della pesca nel quadro delle necessita' economiche ed
alimentari della Nazione.