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LEGGE 31 luglio 1954, n. 608

Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-8-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  abolita, con effetto dal 1 gennaio 1954, l'imposta di manomorta
prevista  dal  regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive
aggiunte e modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - TREMELLONI -
                                                                 GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO