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LEGGE 15 luglio 1954, n. 543

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-8-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e'
sostituito dal seguente:
  "A  partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio
1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
delle  foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze
e   sostenendo   gli  oneri  previsti  a  carico  dello  Stato  dalla
legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico
interesse,  nelle  localita'  economicamente depresse delle regioni e
province  della  Repubblica,  diverse  da quelle indicate nell'art. 3
della  legge  10  agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della
Cassa  per  opere  straordinarie  di  pubblico  interesse nell'Italia
meridionale".