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LEGGE 13 luglio 1954, n. 439

Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-7-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Le  Commissioni  giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie
sono  designate,  mediante  elezione, dai professori di ruolo e fuori
ruolo  componenti  il  Consiglio  della  Facolta'  cui  appartiene la
materia a concorso.
  Agli  effetti del precedente comma le Facolta' di scienze politiche
sono  considerate  come  Facolta'  di  giurisprudenza; le Facolta' di
magistero,  l'Istituto  superiore  orientale  di Napoli, gli Istituti
superiori  di  magistero  pareggiati,  come  Facolta'  di  lettere  e
filosofia;  l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e
l'Universita'  commerciale  "Luigi Bocconi" di Milano - limitatamente
ai  professori titolari di discipline del corso di laurea in lingue e
letterature  straniere  -  come  Facolta'  di  lettere  e  filosofia;
l'Istituto  superiore  navale  di Napoli, come Facolta' di economia e
commercio,  per  quanto  attiene ai professori titolari di discipline
della  Sezione  di  economia  marittima,  e  come Facolta' di scienze
matematiche,  fisiche e naturali, per quanto attiene ai professori di
discipline della Sezione nautica, le Scuole di ingegneria aeronautica
come Facolta' di ingegneria.