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LEGGE 22 giugno 1954, n. 391

Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 24-7-1954
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  permanenza  minima  nel  grado per la promozione dei tenenti in
servizio  permanente  effettivo  dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui
all'art.  31  della  legge  9  maggio  1940,  n.  370,  e  successive
modificazioni, e' stabilita in quattro anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 giugno 1951

                               EINAUDI

                                              SCELBA - TAVIANI - GAVA

                                              Visto,               il
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