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LEGGE 11 giugno 1954, n. 383

Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-7-1954
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine del 31 dicembre 1952 fissato all'art. 31 della legge 24
maggio 1952, n. 610, e' prorogato al 31 dicembre 1954.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 giugno 1954

                               EINAUDI

                                           SCELBA - GAVA - TREMELLONI
                                                - DE PIETRO - MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO