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LEGGE 15 maggio 1954, n. 336

Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-7-1954
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto
nazionale  per  le case degli impiegati dello Stato del contributo di
cui  all'art.  1  della, legge 28 luglio 1950, n. 737, e' autorizzato
per  l'esercizio  1953-54  un  ulteriore  limite  di  impegno di lire
116.875.000.
  La  somma  complessiva  di  lire  4.090.625.000  occorrente  per il
pagamento   dei   contributi  previsti  dal  comma  precedente  sara'
inscritta  in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa
del  Ministero  della difesa e del Ministero delle finanze in ragione
rispettivamente   di   annue   lire  106.250.900  e  lire  10.625.000
dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1987-88.