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LEGGE 25 maggio 1954, n. 306

Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-7-1954
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  tariffa  generale  allegato  A  alla  legge  tributaria sulle
assicurazioni  approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281,
sono aggiunte le seguenti voci:
    1)  assicurazioni  a  garanzia  della  solvibilita' del debitore;
imposta   proporzionale  per  ogni  100  lire,  comprensiva  di  ogni
addizionale: lire 2;
    2)  assicurazioni  di cauzioni e contro i danni derivanti da atti
di  infedelta' dei prestatori d'opera; imposta proporzionale per ogni
100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5.
  La   imposta   deve  essere  liquidata  sull'ammontare  di  ciascun
pagamento  del  premio  con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17
della legge.