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LEGGE 19 maggio 1954, n. 276

Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenenti a determinate categorie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal: 29-6-1954
al: 24-11-1973
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   sottoindicati  personali  civili  di  ruolo  e  non  di  ruolo
dell'Amministrazione    militare,   che   effettuino   le   ordinarie
prestazioni  di  servizio  durante  le ore serali e notturne, compete
un'indennita' nella misura oraria indicata nel successivo art. 2, non
cumulabile  con  i  compensi  normali  ed  eccezionali previsti dagli
articoli  2 e 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946,
n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento piu' favorevole:
    a)   personale   dell'Esercito  addetto  a  lavorazioni  a  ciclo
continuo;
    b)  personale  degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al
servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello Stato Maggiore;
    c) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari
e dei segnalamenti marittimi;
    d)  personale  dell'Aeronautica  appartenente  alle categorie dei
geofisici,   assistenti   di   aerologia,  cartografi,  direttori  di
aeroporti    civili,    marconisti,    telegrafisti-telescriventisti,
centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei
collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;
    e) personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da
quelle  indicate  nella precedente lettera d), qualora sia addetto ai
servizi  delle  telecomunicazioni,  della  assistenza al volo e della
direzione degli aeroporti.