stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 maggio 1954, n. 263

Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860 n. 24.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 26-6-1954
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le norme di cui al decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno
1860,  n.  24,  ed  all'art.  1  della  legge 2 aprile 1865, n. 2226,
cessano  di  avere  vigore  dal 1 luglio 1953. Da detta data le Opere
pie,  le  Fidecommissarie  e  gli altri Istituti indicati nei cennati
provvedimenti recuperano la libera disposizione delle loro entrate.