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LEGGE 15 maggio 1954, n. 238

Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-6-1954
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'art.  3  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  22 agosto 1947, numero 1061, quale risulta
per  effetto  della  legge  di  ratifica  21  agosto 1950, n. 786, e'
modificato come segue:
  "Gli  insegnanti  di  materie  tecniche  (industriali  o  agrarie),
inquadrati  ai  sensi dei precedenti articoli conservano la direzione
delle   scuole   derivanti  dalla  trasformazione  di  corsi  e  sono
inquadrati,  previo esame colloquio tendente soprattutto ad accertare
le  loro capacita' di direzione della scuola, nel ruolo dei direttori
delle  scuole  secondarie  di  avviamento professionale, in relazione
alla  complessiva  anzianita'  di  servizio  prestato nel ruolo degli
insegnanti  dei  corsi  di avviamento professionale, come se avessero
percorso  tutta  la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo
dei direttori delle scuole".