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LEGGE 10 aprile 1954, n. 218

Assistenza e cura dei bambini discinetici poveri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1971)
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Testo in vigore dal: 8-6-1954
al: 2-4-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da
postumi  di  poliomielite  anteriore acuta prevista dall'art. 1 della
legge  10  giugno  1940,  n.  932,  viene  estesa agli infermi poveri
recuperabili  affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) e
ai  lussati  congeniti  dell'anca,  limitatamente,  questi ultimi, ai
bambini nella prima e seconda infanzia.
  Alla  spesa  annua  prevista in lire 500 milioni sara' provveduto a
partire dall'esercizio 1954-55.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto gli opportuni stanziamenti di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

                                                        Visto,     il
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