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LEGGE 7 maggio 1954, n. 211

Modificazione del termine di entrata in esercizio delle navi ammesse alle provvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-6-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  66  della  legge  25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  costruzioni  navali  di  cui  al  presente  capo devono essere
iniziate,  a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla
data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e
devono  entrare  in  esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei
lavori.
  Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga
nei  termini  sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha
facolta'  di  prorogare  i  termini  stessi qualora sia provato dagli
interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad
essi imputabile".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  ai  chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 maggio 1954

                               EINAUDI

                                                  SCELBA - TAMBRONI -
                                                    GAVA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO