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LEGGE 26 aprile 1954, n. 190

Modificazione dell'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-6-1954
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'obbligo  della  tenuta  del  registro  di carico e scarico di cui
all'art.  3  del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella
legge 9 marzo 1951, n. 105, e' limitato, fra i materiali indicati nel
suddetto   decreto-legge,  a  quelli  di  particolare  interesse  per
l'economia   nazionale  determinati  con  decreto  del  Ministro  per
l'industria ed il commercio.
  Il  decreto  predetto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 26 aprile 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - VILLABRUNA -
                                                            DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO