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LEGGE 22 aprile 1954, n. 169

Autorizzazione del limite di impegno di lire 1500 milioni per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari per l'esercizio 1953-54.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-5-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta  al  limite  di impegno di lire 1.500.000.000 disposto
dalla  legge  1  dicembre  1953,  n. 901, per l'esercizio finanziario
1953-54,  e'  fissato, per lo stesso esercizio, l'ulteriore limite di
impegno  di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori
pubblici  e'  autorizzato  a  concedere,  nell'esercizio medesimo, ai
sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare
ed  economica  e successive modificazioni ed integrazioni, contributi
in   annualita'   agli   enti   e  societa',  previsti  dalle  citate
disposizioni, che costruiscono case popolari.