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LEGGE 22 aprile 1954, n. 138

Modalità per l'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-5-1954
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952,
n.  3100,  i  direttori di scuole tecniche di qualsiasi indirizzo, di
scuole   professionali   femminili   e   di   scuole   di  avviamento
professionale  sono  considerati come appartenenti ad un unico ruolo,
in  analogia  a  quanto  previsto per i presidi di liceo classico, di
liceo scientifico e di istituto magistrale.
  In  relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici
dei  detti  tipi  di  scuole, si procede ad un unico scrutinio per la
determinazione  dei  promovibili  al  grado 6°, i quali sono promossi
nell'ordine  risultante  dallo scrutinio stesso indipendentemente dal
tipo di scuola di cui sono titolari.