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LEGGE 31 marzo 1954, n. 117

Disposizioni varie in materia di assegni familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-5-1954
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso alla data del 16 giugno
1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa
unica  per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per
gli  impiegati  ed  operai,  prevista  dalla  tabella A allegata alla
presente  legge  vistata  dal  Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.