stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 aprile 1954, n. 114

Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-5-1954
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli  ufficiali inferiori gia' in servizio permanente effettivo
della  Marina  e  dell'Aeronautica,  dispensati dal servizio ai sensi
degli  articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7
maggio  1948,  n.  810,  il periodo di godimento dell'assegno mensile
previsto  dalle lettere b) dei predetti articoli e' considerato utile
per   il  raggiungimento  dei  limiti  di  servizio  pensionabile  ed
effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi.
  Analogamente,  per  i  sottufficiali  gia' in carriera continuativa
dell'Esercito,   della  Marina  e  dell'Aeronautica,  dispensati  dal
servizio  ai  sensi  degli  articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13
maggio  1947,  n.  500,  e  5  settembre 1947, n. 1220, il periodo di
godimento  dell'assegno  mensile previsto dalle lettere b) dei numeri
2)   dei   predetti   articoli  e'  considerato  utile  ai  fini  del
raggiungimento  dei  limiti  di  servizio  pensionabile  ed effettivo
stabiliti dai numeri 1 degli stessi articoli.