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LEGGE 8 aprile 1954, n. 104

Estensione delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-4-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui all'art. 28 della, legge 4 marzo 1952, n.
137, s'intendono applicabili anche ai titolari di farmacie di diritto
reale  ai  sensi degli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, e 379 del testo
unico  delle  leggi  sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934,  n. 1265, che abbiano perduto la sede farmaceutica a seguito di
eventi bellici e che non abbiano ancora ripreso la loro attivita' nel
territorio  della  Repubblica,  con  assegnazione diretta di farmacie
attualmente  vacanti  o  che  si  rendano tali in seguito a revisione
delle piante organiche.