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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953, n. 1260

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1993)
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Testo in vigore dal:  15-7-1954 al: 22-5-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, concernente disposizioni per l'industria delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;
Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, contenente norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della regia Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, ente di diritto pubblico, creato con il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, e riordinato con il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, svolge i seguenti compiti:
1) vigila sull'applicazione delle norme per la fabbricazione delle conserve alimentari e di quelle concernenti le materie prime e i prodotti semilavorati impiegati dalla industria conserviera, seguendo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio, impartite, per quanto riguarda le materie prime ed i prodotti semilavorati, di intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2) previo studio svolto in collaborazione con la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, con le associazioni delle categorie interessate e, se lo ritiene opportuno, con altri organismi di sperimentazione, propone, sentite la stazione e le associazioni suddette, i provvedimenti utili allo sviluppo della produzione e del commercio delle conserve alimentari;
3) in collegamento con l'Istituto nazionale per il commercio estero, assume informazioni sulla situazione dei principali mercati di assorbimento delle conserve alimentari e pone le informazioni
stesse a disposizione delle imprese e delle associazioni interessate;
4) adempie gli incarichi affidatigli dal Ministero dell'industria
e del commercio o, per il tramite dello stesso Ministero, da altre pubbliche Amministrazioni;
5) su richiesta delle pubbliche Amministrazioni esprime pareri su problemi riguardanti la produzione ed il commercio delle conserve alimentari.
Restano salve le disposizioni relative alla vigilanza sanitaria dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sulla produzione e il commercio delle sostanze alimentari conservate.