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REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1923, n. 501

Contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali. (023U0501)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1993)
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Testo in vigore dal:  4-4-1923

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, e coi Ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, dell'agricoltura e del lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Chiunque a scopo di commercio fabbrica conserve alimentari di sostanze vegetali, è obbligato a farne denuncia, da trascriversi su apposito registro, al prefetto della Provincia entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto-legge o dall'apertura della fabbrica.

Il proprietario o dirigente la fabbrica è tenuto anche ad indicare insieme con la denuncia, e, in caso di variazioni apportate, prima della loro applicazione, il marchio di fabbrica approvato e depositato a termini di legge, i tipi di etichette dei quali si serve le materie prime che intende di lavorare e il modo di preparazione delle conserve.