stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 949

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 31-12-1953
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843,
concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e
grassi animali liquidi, con le seguenti modificazioni:

  Art. 1. - E' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Dall'imposta  e  dalla  sovraimposta  previste nei precedenti commi
sono  esentati  il  burro  e  lo  strutto preparato mediante semplice
fusione della sugna di maiale.
  Art. 20. - Al primo comma, alle parole: reclusione non inferiore ad
un  anno,  sono  sostituite le seguenti: reclusione da tre mesi a due
anni.
  Art. 28. - Al primo comma e' premesso il seguente:
  Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 18, 19
e  20,  e  quelle degli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 sono adottate in
deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del Codice penale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                            PELLA - VANONI - SALOMONE
                                                         - MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: AZARA