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LEGGE 1 dicembre 1953, n. 900

Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-12-1953
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  fissato al 31 dicembre 1954 il termine di costruzione stabilito
al  terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n.
399, modificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, e con la legge 1
marzo 1952, n. 113.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                                     PELLA - MERLIN -
                                                         GAVA - AZARA

Visto, il Guardasigilli: AZARA